Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“GRUPPO DI STUDIO SUL CINQUECENTO FRANCESE”

 

Art. 1

E’ costituita in Milano, con sede presso l’Istituto di Lingua e Letteratura Francese dell’Università di Milano, Via Larga 6, l’Associazione denominata “Gruppo di studio sul Cinquecento francese”.

Art. 2

L’Associazione “Gruppo di studio sul Cinquecento francese” ha lo scopo di:

  1. promuovere gli studi sul Cinquecento francese;
  2. organizzare incontri, convegni di studio, manifestazioni di vario tipo finalizzati agli scopi di cui al punto precedente;
  3. promuovere la pubblicazione di risultati di ricerche individuali e collettive su temi relativi alle finalità dell’Associazione;
  4. promuovere la collaborazione, a livello scientifico e didattico, tra studiosi italiani e stranieri;
  5. promuovere e mantenere rapporti con istituzioni accademiche e culturali italiane e straniere similari;
  6. valorizzare adeguatamente l’attività di studio che si svolge in Italia sul Cinquecento francese.
  7. promuovere lo studio delle relazioni tra la cultura italiana e francese del Cinquecento.

Art. 3

Sono soci dell’Associazione gli studiosi italiani e stranieri che si occupano, si sono occupati o intendano occuparsi di studi sul Cinquecento francese. L’ammissione all’Associazione ha luogo mediante domanda di adesione; le domande, preventivamente vagliate da una Commissione formata di tre membri, nominata dal Consiglio direttivo, sono approvate dall’Assemblea.

Art. 4

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente

Art. 5

L’Assemblea è composta dagli aderenti all’Associazione in regola con la quota annua. Essa si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno in via straordinaria in qualsiasi momento su richiesta del Consiglio Direttivo, ovvero di almeno un quarto degli aderenti all’Associazione.
L’Assemblea delibera sull’indirizzo e sui programmi dell’Associazione, delibera sull’adesione a istituzioni accademiche e culturali straniere similari, approva i bilanci preventivi e consuntivi presentati dal Consiglio Direttivo e la relazione annuale del Presidente, elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Coordinamento di cui all'art. 6, stabilisce la quota annua, provvede alle modifiche dello statuto, è competente per deliberare l’eventuale esclusione di un membro aderente per gravi provati motivi.
L’esercizio del voto può essere delegato per iscritto ad altro socio. Non può essere delegato allo stesso aderente più di un voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità accademica. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri, tra i quali esso elegge il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Le sue deliberazioni sono valide con la presenza del Presidente (o di un suo delegato nella persona del membro del Consiglio con maggiore anzianità accademica) e di almeno due membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e si riunisce, su convocazione del Presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta all’anno, e in seduta straordinaria su richiesta del Presidente o di almeno due membri del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo delibera sulle direttive generali e sui programmi di attività per il miglior conseguimento delle finalità dell’Associazione, predispone i bilanci preventivi e consuntivi, gestisce i fondi dell’Associazione, dichiara decaduti i membri che risultassero morosi.
Un Coordinamento, composto da cinque membri, opera, con la supervisione del Direttivo, con compiti di raccolta di informazioni su iniziative scientifiche inerenti agli studi cinquecenteschi, cura delle pubblicazioni e delle attività culturali del Gruppo, creazione e attualizzazione del sito, cura dei rapporti con istituzioni scientifiche internazionali.

Art. 7

Il Presidente rappresenta l’Associazione, ne coordina le attività, esegue le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e la corrispondenza, vigila sull’osservanza dello statuto.

Art. 8

Il Segretario, sotto la direzione del Presidente, esegue le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il Tesoriere, in collaborazione con il Presidente e il Segretario, cura la riscossione delle quote annue, dispone l’erogazione delle spese secondo i mandati del Consiglio Direttivo e redige i bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 10

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote che ogni socio è tenuto a versare annualmente nella misura deliberata dall’Assemblea;
  2. da contributi e sovvenzioni dello Stato italiano e di enti pubblici e privati;
  3. da ogni altro provente che pervenga per donazione, lascito o contributo. L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberata dall’Assemblea, la quale delibererà altresì in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio.

Art. 12

Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi dei presenti, purché pari almeno alla metà più uno dei membri aderenti.

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